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Sez. 5, Sentenza n. 23052 del 14/12/2012 (Rv. 624619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Fornitura di servizi di comunicazione elettronica - Disciplina - Regime autorizzatorio da parte della P.A. - Persistenza - Conseguenze - Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624619-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della P.A., con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21, Decreto Legisl. 01/05/2003 num. 259 art. 3, Decreto Legisl. 01/05/2003 num. 259 art. 218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)