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Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247840 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Procedimenti speciali - Patteggiamento - Cosiddetto "patteggiamento allargato" - Preclusione per i recidivi reiterati - Operatività - Pregressa dichiarazione di recidiva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247840-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

Ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)