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Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 28/08/1971 (Rv. 353695 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353695-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita ai sensi dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, il giudice del merito deve tener conto non solo della capacita di lavoro, ma anche della capacita di guadagno, sulla quale possono incidere sia elementi subbiettivi (sesso, eta, attitudini dell'assicurato), sia fattori estrinseci, economico-sociali, che possono influire, in senso positivo o negativo, sulla concreta ed effettiva possibilita che il minorato utilizzi, in modo proficuo, le sue residue energie lavorative, anche se i fattori soggettivi ed ambientali debbano essere presi in considerazione solo come elementi secondari di giudizio, giacche il primo e fondamentale requisito, per affermare l'incapacita di guadagno, e l'accertamento di una infermita fisico-psichica. Conseguentemente, il giudice del merito - ove abbia ritenuto che le infermita addotte a fondamento della domanda di pensione, anche se di modesta entita, siano, pero, tali da menomare la capacita lavorativa dell'assicurato, impedendo che egli possa continuare a svolgere agevolmente il suo normale lavoro per il pregiudizio fisico che gliene deriva - deve prendere in considerazione gli altri fattori subiettivi ed economico-sociali, suscettibili di incidere sulla capacita di guadagno dell'assicurato, ed accertare in concreto le sue reali ed effettive possibilita di lavoro in attivita confacenti alle sue attitudini e non usuranti.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)