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Sez. 6, Sentenza n. 2281 del 01/06/1995 Cc. (dep. 29/08/1995) Rv. 203068 - 01

Difesa e difensori - Di fiducia | Nozione - Nomina di tre difensori, di cui solo uno iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione - Necessità della revoca della nomina precedente - Esclusione - validità della nomina del terzo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203068-01

Difesa e difensori - Di fiducia

È ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da tre difensori di fiducia, dei quali soltanto quello nominato per ultimo risulti scritto nell'albo della Corte di Cassazione. La regola sancita dall' art. 96 primo comma cod. proc. pen., secondo cui "l'imputato ha diritto di nominare più di due difensori, postula, infatti, che entrambi i difensori abbiano la capacità giuridica di assumere l'incarico. La nomina di difensori di fiducia che non abbiano tale capacità è priva di effetti e come tale non incide sul diritto dell'imputato di essere assistito da non più di due difensori. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'imputato abbia nominato due difensori entrambi privi della capacità giuridica di assolvere il mandato ad esso affidato, egli può liberamente provvedere alla nomina di altro difensore, senza dover provvedere, ex art. 24 disp. att. cod. proc. pen., alla revoca di quelli precedentemente nominati. Tale principio trova applicazione soprattutto nel giudizio di legittimità, essendo la difesa riservata, ai sensi dell'art. 613 primo comma cod. proc. pen., ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuna di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Essa esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)