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Sez. 2, Sentenza n. 592 del 26/02/1966 (Rv. 321170 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321170-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento di una prova testimoniale sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice ha desunto il proprio convincimento dall'esame di tutte le risultanze dell'indagine espletata ed ha ottemperato al dovere di spiegare, in maniera adeguata e corretta, le ragioni che lo hanno indotto a preferire una versione difforme da quella sostenuta da una delle parti. (Conf 1351/64; 385/64; Cfr 320632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)