Sez. 1, Sentenza n. 4707 del 29/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202612 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Applicazione della continuazione a reati già amnistiati - Possibilità - Esclusione.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
Non è consentita l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione in relazione a reati già estinti per effetto di amnistia, per i quali non è configurabile l'effetto negativo derivante dall'eseguibilità di più condanne per reati non giudicati con "simultaneus processus" ed in ordine a cui non si pone più neppure un problema di esecuzione e, conseguentemente, di attivabilità del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 665 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)