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Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'

Testo in vigore al

Art. 59 Attivita' culturali, ricreative e sportive

1. I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilita' di espressioni differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

2. I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attivita' sportive.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

Art. 60 Attivita' organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attivita' di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volonta', non svolgono attivita' lavorativa.

Art. 61 Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e' concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto puo':

  1. a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;

  2. b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.

Art. 62 Comunicazione dell'ingresso in istituto

1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto processo verbale.

2. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e' presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione.

3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto e' comunicato all'autorita' consolare nei casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente.

Art. 63 Comunicazione di infermita' e di decessi

1. In caso di grave infermita' fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne da' immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo piu' rapido e le modalita' piu' opportune.

2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermita' o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi e' abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme piu' convenienti.

3. Del decesso di un detenuto o di un internato e' data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Art. 64 Permessi

1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed e' in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale e' stato condannato.

3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita' del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita' giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.

4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore puo' esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalita'.

6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento e' comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.

Art. 65 Permessi premio

1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosita' sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita' espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonche' alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle gia' disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'amministrazione penitenziaria puo' disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne da' comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinche' di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.

6. Il condannato in permesso, in caso di necessita', puo' rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi piu' rapidi. L'interessato puo' segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la piu' opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

Art. 66 Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza

1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso il quale l'interessato si trova, da' notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

Art. 67 Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

1. Le modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilita' di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.

Art. 68 Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge.

2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione.

3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalita' e i tempi previsti per le attivita' alle quali collaborano.

5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.

6. Al fine di sollecitare la disponibilita' di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunita' al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.

Capo IV. Regime penitenziario

Art. 69 Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli internati.

4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

Art. 70 Norme di comportamento

1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

Art. 71 Compiti di animazione e di assistenza

1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attivita' di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonche' di assistenza nelle attivita' di lavoro in comune.

2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

Art. 72 Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi

1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.

2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalita', le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

5. Il risarcimento spontaneo e' considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

Art. 73 Isolamento

1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.

3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con i compagni.

4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attivita' lavorative, nonche' di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita' di acqua.

6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria che procede.

7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

Art. 74 Perquisizioni

1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.

4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario l'ordine del direttore.

6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo' avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

Art. 75 Istanze e reclami

1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Cio' deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.

2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono e' fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorita' indicate nell'articolo 35 della legge.

3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta' di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a cura della direzione.

4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 76 Ricompense

1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

  1. a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;

  2. b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;

  3. c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive;

  4. d) particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficolta' di fronte a loro problemi personali;

  5. e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

  6. f) atti meritori di valore civile.

2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

  1. a) encomio;

  2. b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti;

  3. c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.

4. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale del soggetto.

5. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.

Art. 77 Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

  1. 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

  2. 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

  3. 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

  4. 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunita';

  5. 5) giochi o altre attivita' non consentite dal regolamento interno;

  6. 6) simulazione di malattia;

  7. 7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso;

  8. 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

  9. 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;

  10. 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

  11. 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

  12. 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

  13. 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;

  14. 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

  15. 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

  16. 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

  17. 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;

  18. 18) partecipazione a disordini o a sommosse;

  19. 19) promozione di disordini o di sommosse;

  20. 20) evasione;

  21. 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

3. La sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.

Art. 78 Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di prevenire danni a persone o a cose, nonche' l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo' disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.

3. Il direttore attiva e svolge al piu' presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

4. La durata della misura cautelare non puo' comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 79 Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo' essere sospeso allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di reato alla autorita' giudiziaria.

2. In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.