Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973
Testo vigente
Art. 11 Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento
1. L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento e' tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all'art. 8, purche' la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall'art. 9.
Art. 12 Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato
1. L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.
2. L'assicuratore puo', dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso.
3. Il danneggiato puo', con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.
Art. 13 Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso
1. L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non e' stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalita' previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne da' comunicazione al danneggiato.
2. L'assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici giorni, successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalita' indicate al comma precedente.
3. Se il danneggiato non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso l'azienda di credito, la stessa potra' essere ritirata dall'assicuratore.
4. Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui l'assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.
5. L'inosservanza da parte dell'assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente puo' essere denunciata dal danneggiato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge.
Art. 14 Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro
1. L'assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all'art. 5 della legge.
Art. 15
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Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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Art. 23
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Art. 24
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Art. 25
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Art. 26
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Art. 27
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Art. 28
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