Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro- cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente
dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 2 Pubbliche forniture
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.
Art. 3 Contratti di durata
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata e' uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantita' o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;
2) in alternativa, se l'esercizio e' superiore a dodici mesi, puo' farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;
3) le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalita' dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto puo' essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
Art. 4 Forniture escluse
1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.
Capo II. Norme comuni in materia di pubblicita' e di termini
Art. 5 Forme di pubblicita' alle gare
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati alle attivita' (C.P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunita' europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunita' europee.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E. Possono essere omesse le informazioni:
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) che siano contrarie al pubblico interesse;
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita' degli schemi di cui all'allegato 4.
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'; la lunghezza del testo non puo' essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa seicentocinquanta parole.
10. Con le modalita' di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.
Art. 6 Termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione a condizione che le offerte:
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Art. 7 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso e nella trattativa privata
1. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalita' di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
4. Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e' ridotto a quattro giorni, purche' le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.
11. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.
Capo III. Norme del settore tecnico
Art. 8 Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche' compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformita' o non esistano mezzi tenici per accertare in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni gia' esistenti.
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita' con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.
E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o equivalente'', e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.
Capo IV. Criteri di scelta del contraente
Art. 9 Procedure di aggiudicazione
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appaltoconcorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appaltoconcorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
Art. 10 Raggruppamenti di imprese
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza di una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipedenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 11 Esclusione dalla partecipazione alle gare
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente e' stabilito non contempli il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri.