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Sez. 3, Ordinanza n. 21608 del 24/06/2026 (Rv. 678772-01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Insussistenza - Master servicer e special servicer - Compiti - Obbligo di iscrizione del solo master servicer - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678772-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

Ai fini del recupero dei crediti da parte di società che agiscono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, non è necessario che il soggetto incaricato del solo recupero dei crediti - e non della gestione del relativo fondo di investimento - sia iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., gravando, l'obbligo di iscrizione in questione, solo sul master servicer, quale soggetto incaricato della riscossione e dei servizi di cassa, e non sullo special servicer, cui sono attribuite esclusivamente attività operative.

Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2 com. 6, TUB [ rnc : art = 0106 00, gen = LS, sp = TUB]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)