Sez. 5, Sentenza n. 5416 del 20/03/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164749 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI CONTRARI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - ELEMENTI FAVOREVOLI - IRRILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI CONTRARI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - ELEMENTI FAVOREVOLI - IRRILEVANZA.*
Poiché l'art. 62 bis cod. pen. non precisa le condizioni che legittimano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la propria decisione sul punto anche riferendosi ad una sola circostanza attinente alla personalità del colpevole, o all'entità del reato, o alle modalità di esecuzione di esso. In tal caso, il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica il superamento di eventuali altri elementi suscettivi di opposta significazione, i quali restano implicitamente disattesi. (Conf mass n 135779, 29 aprile 1977, n. 5503 fais).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)