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Sez. 2, Sentenza n. 3654 del 13/04/1987 (Rv. 452591 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - RITARDO - PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA MORA.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452591-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - RITARDO - PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA MORA.*

Anche in presenza di termine non essenziale il ritardo del debitore nell'adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico del debitore stesso del rischio della prestazione, senza che la circostanza che il creditore non agisca immediatamente per ottenere dall'obbligato l'esecuzione della obbligazione possa importare la rinunzia, da parte del creditore, ad ogni effetto del termine originariamente convenuto. Pertanto, nel caso di contratto preliminare, ove sia convenuto che la stipulazione della vendita definitiva debba seguire entro un certo termine e sia inadempiente il promissario acquirente, gli effetti dello inadempimento ricadono sul medesimo, compreso il trasferimento dei rischi inerenti alla cosa promessa. (Conf 962/72, mass n 357248, sulla prima parte; (Conf 683/57, mass n 357248, sulla prima parte; (Conf 1024/51, mass n 357248, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)