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Sez. 5, Sentenza n. 9586 del 04/06/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 130951 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO- RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130951-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO- RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*

Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice faccia riferimento all'elemento che ritenga prevalente su quelli favorevoli all'imputato; con la conseguenza che non incorre nel vizio di Mancanza di motivazione la sentenza che neghi le attenuanti generiche soltanto in base ai precedenti penali del colpevole, senza prendere espressamente in esame l'asserita modesta entita del fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)