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Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 31/12/2014 (Rv. 634042 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634042-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Qualora la controversia sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice dell'impugnazione non può revocare l'ordinanza di ammissione del giuramento stesso, ma solo procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, se pervenga al convincimento che gli elementi così acquisiti risultavano di per sé idonei alla decisione della vertenza, pronunciare sentenza prescindendo all'esito del giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)