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Sez. 5, Sentenza n. 13091 del 08/09/2003 (Rv. 566632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Prima udienza - Causa matura per la decisione - Spedizione della causa a sentenza - Ammissibilità - Fissazione di una nuova udienza per la trattazione della causa o per la formulazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Nel quadro del processo civile riformato dalla novella 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, è da escludere l'applicabilità in appello della nuova disciplina sullo sdoppiamento della prima udienza dettata dall'art. 180, comma 2, cod. proc. civ. per il giudizio di primo grado in funzione dell'esigenza di rendere graduale il calare delle preclusioni. Pertanto, il giudice d'appello, può provvedere già in prima udienza, esauriti gli incombenti preliminari e definito l'eventuale incidente inibitorio, ad attività di trattazione e, qualora ritenga la causa matura per la decisione, può invitare le parti a precisare le loro conclusioni definitive senza che sia necessario la fissazione di una nuova udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)