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Sez. 3, Sentenza n. 663 del 13/03/1970 (Rv. 345854 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DEBITORE - SODDISFACIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345854-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DEBITORE - SODDISFACIMENTO - LIMITI.*

L'assegno bancario rientra tra le promesse di pagamento che, a norma dell'art 1988 cod civ, fanno presumere fino a prova contraria l'esistenza del rapporto fondamentale spostando l'Onere della prova sicche spetta al promittente la dimostrazione dell'eventuale insussistenza del rapporto fondamentale o del suo venir meno. Tuttavia, allorquando il debitore, convenuto in giudizio per il pagamento dell'assegno, dimostri che lo stesso e stato pagato e che ad esso non corrisponde, quindi, alcun debito effettivo, deve ritenersi che egli abbia con cio assolto il suo Onere di prova. (V 3824-68 mass 337254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)