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Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 20/11/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212440 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Cassazione - Trattazione - È soggetta al rito di cui all'art. 611 cod. proc. pen. - Ragione.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212440-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La trattazione dei ricorsi per cassazione aventi ad oggetto la materia delle misure di prevenzione è soggetta al rito camerale previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sia perché rientra nella regola generale di tale norma, che si riferisce ai ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, sia perché non può farsi rientrare nei casi di trattazione con il rito camerale di cui all'art. 127 stesso codice, aventi natura di eccezionalità e, come tali, non suscettibili di estensione per analogia.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)