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Sez. 1, Sentenza n. 17405 del 24/07/2009 (Rv. 609477 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita di bene comune indiviso - Sopravvenuto fallimento di uno dei promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto ex art. 72 della legge fall. - Obbligazioni restitutorie - Solidarietà passiva - Configurabilità - Conseguenze - Disparità delle quote ideali dei comproprietari - Rilevanza solo nei rapporti interni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609477-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

In tema di contratto preliminare di vendita di un bene immobile considerato come un "unicum" inscindibile, sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, ex artt. 1292 e 1294 cod. civ., e cioè la pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione cui essi sono tenuti (la prestazione del consenso alla stipula di quello definitivo) e l'identità della fonte dell'obbligazione (il contratto preliminare stipulato), non rilevando la eventuale disparità delle singole quote, la quale concerne solamente il rapporto interno tra i debitori, e non anche quello esterno con i creditori. Ne consegue che, se fallisce uno dei comproprietari promittenti venditori ed il curatore dichiara lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 72, quarto comma, della legge fall., ciascuno dei promittenti venditori "in bonis" è tenuto per intero alle restituzioni dovute. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva diviso a metà la somma da restituire al promittente acquirente - in quanto versata a titolo di cauzione - tra la parte dichiarata fallita e le parti non fallite, in proporzione alle quote dominicali sul bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)