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Sez. 1, Ordinanza n. 20227 del 16/06/2026 (Rv. 678522-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Revocazione ex art. 98 l. fall. - Dolo del creditore - Silenzio - Esclusione. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678522-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Nel giudizio di revocazione del credito ammesso allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., il silenzio, di per sé, non integra il dolo, a meno che non sia accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice a decidere sulla base dell'ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione.

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)