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Sez. 5, Sentenza n. 11982 del 31/05/2011 (Rv. 618184 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Soglia minima di valore di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 218 del 1997 - Natura - Ragione preclusiva dell'accertamento - Sussistenza - Conseguenze in caso di impugnazione dell'atto impositivo notificato dopo l'adesione.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618184-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la soglia minima di valore, prevista dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che preclude l'ulteriore azione accertatrice a seguito di accertamento con adesione, fa parte del deducibile nel giudizio avverso l'atto impositivo notificato dopo l'adesione stessa, con la conseguenza che il contribuente, che non abbia fatto valere l'asserita preclusione nella sede propria dell'impugnazione contro l'avviso di accertamento (subordinatamente alla rideterminazione del maggior reddito accertato), non può in seguito farla valere in sede di impugnazione della cartella esattoriale, neppure ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non costituendo l'eventuale violazione un vizio proprio della cartella, ma semmai dell'atto di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)