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Sez. 5, Sentenza n. 8582 del 21/04/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155344 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSO GROSSOLANO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155344-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSO GROSSOLANO - CONFIGURABILITÀ.*

Se è vero che la cosidetta grossolanità del falso è più propriamente riferibile alla falsità materiale, tuttavia poiché la "grossolanità" è riconducibile al principio generale della non punibilità dell'Azione del tutto inidonea a cagionare l'evento, deve ritenersi che, come in ogni reato, anche nel falso ideologico possa porsi il problema dell'assoluta inidoneità dell'Azione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)