diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5884 del 25/05/1993 (Rv. 482516 - 01)

Prova civile - Interrogatorio - Formale - Ammissibilità - In genere | Deduzione nell'interrogatorio di circostanze già smentite dall'interrogando in atti processuali pregressi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482516-01

Prova civile - Interrogatorio - Formale - Ammissibilità - In genere

L'ammissione dell'interrogatorio formale non può essere negata, assumendosene l'inconcludenza, per il solo fatto che la parte interroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quanto dedotto in interrogatorio, in quanto lo scopo dell'interrogatorio formale è proprio quello di provocare la confessione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)