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Sez. L, Sentenza n. 1792 del 15/03/1986 (Rv. 445112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - LICENZIAMENTO DI LAVORATORE ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFICACIA RETROATTIVA - DIRITTO ALLA ASSUNZIONE DA PARTE DELLA IMPRESA CESSIONARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - LICENZIAMENTO DI LAVORATORE ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFICACIA RETROATTIVA - DIRITTO ALLA ASSUNZIONE DA PARTE DELLA IMPRESA CESSIONARIA - SUSSISTENZA.*

Agli effetti dell'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di Assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa), convertito con legge 24 novembre 1978 n. 738 - il quale prevede che i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1 e che il personale stesso sia riassunto con effetto dal giorno successivo dall'impresa cessionaria - deve ritenersi sussistente alla data di pubblicazione del decreto anzidetto anche il rapporto di lavoro di un dipendente anteriormente licenziato dall'impresa in liquidazione coatta, ove tale lavoratore abbia prima di detta data impugnato il licenziamento e questo sia stato poi dichiarato illegittimo dal giudice, in quanto la retroattività tipica della pronuncia d'illegittimità fa sì che il dipendente mantenga tale qualifica formale come se il licenziamento illegittimo non fosse avvenuto. (V 2762/85, mass n 440539).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)