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Sez. L, Sentenza n. 1880 del 27/01/2009 (Rv. 606291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Pensionamento anticipato del dirigente - Indennità supplementare - Spettanza - Accordo collettivo del 3 ottobre 1989 (confermato dall'accordo del 27 aprile 1995) - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Al dirigente che, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, risolva il rapporto lavorativo per accedere al pensionamento anticipato a seguito di crisi aziendale, spetta l'indennità supplementare in forza di quanto disposto dall'accordo collettivo del 3 ottobre 1989 (confermato dall'accordo del 27 aprile 1995), il quale, prevedendo detta indennità per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, estende il diritto al relativo trattamento - seppure con una limitazione del numero delle mensilità - anche all'ipotesi in cui il dirigente manifesti la propria disponibilità al prepensionamento e la relativa domanda venga selezionata ed inoltrata dall'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17, Contr. Coll. 03/10/1989, Contr. Coll. 27/04/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)