Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 marzo 1971, causa 58/70
Epigrafe
Nel procedimento 58-70,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
1) COMPAGNIE CONTINENTALE (FRANCE) SA, con sede in Parigi,
2) COMPAGNIE CONTINENTALE D'IMPORTATION (HOLLANDE) NV, con sede in Rotterdam,
e
1) HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, con sede all'Aia,
2) PRODUKTSCHAP VOOR GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN, con sede all'Aia,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 3, lettera b), del regolamento della Commissione CEE 21 agosto 1967, n. 473 (relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici ;
avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Con lettera 13 maggio 1969, la Compagnie continentale d'importation (Hollande) chiedeva al «Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten» (in prosieguo denominato «Produktschap»), ente olandese cui è affidata l'applicazione del regolamento della Commissione n. 473/67/CEE, di modificare il punto di vista espresso in una circolare del 28 giugno 1967, circa l'interpretazione dell'art. 8, n. 3, b), del suddetto regolamento. Detta norma ha il seguente tenore:
paragrafo 3
«Gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione o la parte della cauzione che viene incamerata si determinano come segue:
a) …
b) se trattasi di titoli d'importazione per i quali il prelievo è stato fissato in anticipo, 0,50 unità di conto per tonnellata, più un importo uguale al
prelievo fissato in anticipo maggiorato del supplemento di cui alla domanda del titolo per il mese dell'importazione indicato nel titolo o per l'ultimo mese di validità del titolo se quest'ultimo supplemento è più elevato,
e diminuito del prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione».
paragrafo 4
Con nota 7 luglio 1969, lo «Hoofdpro-duktschap voor akkerbouwprodukten» (in prosieguo denominato «Hoofdpro-duktschap») addebitava alla Compagnie continentale (France) le somme di cui era stato disposto l'incameramento per mancata utilizzazione di cinque licenze con prefissazione del prelievo, rilasciate per l'importazione nella Comunità di granoturco proveniente da paesi terzi.
paragrafo 5
Dopo aver proposto un reclamo contro detta nota, la Compagnie Continentale d'Importation effettuava il pagamento delle somme addebitatele, riservandosi di chiedere la modifica del metodo di calcolo applicato dallo «Hoofdproduktschap», qualora la Commissione avesse condiviso la tesi sostenuta dalla ditta stessa in una lettera del 13 maggio 1969.
paragrafo 6
Il 22 ottobre 1969, la Compagnie continentale (France) et la Compagnie continentale d'importation (Hollande) impugnavano dinanzi al «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» la decisione del «Produktschap» sulla quale si fondava la nota di addebito sopra menzionata.
paragrafo 7
Con ordinanza 9 ottobre 1970, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 1970, il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se, nell'art. 8, n. 3, b), del regolamento 473/67/CEE, in data 21 agosto 1967 (nella versione in vigore fino all'adozione del regolamento CEE n. 638/70) l'espressione “prelievo fissato in anticipo” vada riferita al prelievo valido per il mese previsto per l'importazione indicato nel titolo, oppure a quello valido per l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione».
paragrafo 9
Come osserva il giudice proponente nell'ordinanza di rinvio, la controversia trae origine dal fatto che lo «Hoofdproduktschap» dà all'espressione «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8, n. 3, b), del regolamento 473/67/CEE un'interpretazione diversa da quella caldeggiata dalle attrici nel giudizio di merito. Gli enti amministrativi olandesi sostengono che il prelievo prefissato è «il prelievo prestabilito che si sarebbe dovuto pagare qualora l'importazione fosse stata effettuata l'ultimo giorno di validità della licenza».
paragrafo 10
Dinanzi al «College van Beroep» le attrici hanno osservato che, nel regolamento di cui è causa, l'espressione «prelievo fissato in anticipo» non è accompagnata dalla suddetta condizione. L'art. 8, n. 3, b) fa menzione dell'ultimo mese di validità del titolo d'importazione solo in relazione al supplemento.
paragrafo 11
Le attrici nel giudizio di merito, come pure, del resto, le autorità belghe e tedesche cui è affidata l'attuazione del regolamento, sostengono invece che il «prelievo fissato in anticipo» è «il prelievo fissato per il mese in cui, secondo quanto indicato nella licenza, si prevede di effettuare l'importazione».
paragrafo 12
L'applicazione del metodo di calcolo che deriva dall'interpretazione fatta valere dagli enti olandesi ha avuto come conseguenza l'addebito alla Compagnie continentale (France) di 308909,78 fiorini in più della somma ch'essa avrebbe dovuto pagare — per non aver effettuato l'importazione — se l'art. 8, n. 3, b) fosse stato interpretato nel modo voluto dalle attrici nel giudizio di merito.
paragrafo 13
Durante la litispendenza, l'art. 8, n. 3, b), ch'era stato variamente applicato dagli Stati membri, veniva modificato, al fine di garantire la sua applicazione uniforme nell'intera Comunità, col regolamento CEE n. 638/70. Ai sensi dell'art. 1 di quest'ultimo regolamento, il suddetto art. 8, n. 3, b), è sostituito dal testo seguente:
paragrafo 14
«b) se trattasi di titoli d'importazione per i quali il prelievo è stato fissato in anticipo: 0,50 unità di conto alla tonnellata, più un importo eventuale corrispondente alla differenza fra:
il prelievo fissato in anticipo, applicabile nell'ultimo mese di validità del titolo d'importazione, maggiorato del supplemento di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno della presentazione della domanda del titolo per il mese dell'importazione indicato nel titolo o per l'ultimo mese di validità del titolo se quest'ultimo supplemento è più elevato, e
il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione, se l'ultimo di questi importi è inferiore al primo».
paragrafo 15
Questa disposizione si applica alle licenze d'importazione rilasciate a partire dall'11 aprile 1970.
paragrafo 16
Le attrici nel giudizio di merito sostengono che questa disciplina non fornisce una soluzione esauriente per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 8, n. 3, b), del regolamento 473/67 nella versione originale.
paragrafo 17
Per questo motivo il giudice olandese e stato indotto ad adire la Corte.
paragrafo 18
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE, hanno presentato osservazioni scritte le parti nel giudizio di merito, il governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 19
I convenuti nel giudizio di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 3 febbraio 1971.
paragrafo 20
Nel procedimento dinanzi alla Corte, le attrici nel giudizio di merito erano rapprensentate dall'avv. R. van Delden, del foro di Rotterdam; i convenuti nel giudizio di merito dal sig. J. R. Hommes, vicedirettore generale dello «Hoofdproduktschap»; il governo del Regno dei Paesi Bassi dal sig. W. Riphagen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri; la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. J. H. J. Bourgeois.
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1971.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La Compagnie continentale (France) e la Compagnie continentale d'importation (Hollande), attrici nel giudizio di merito, osservano innanzitutto che, nella motivazione del regolamento 638/70/ CEE (che modifica il regolamento 473/67/CEE), la Commissione non indica quale interpretazione del vecchio testo dell'art. 8, n. 3, b) essa ritenga esatta, ma si limita a constatare che la norma era variamente applicata. Esse sottolineano inoltre che la nuova disciplina va applicata solo in futuro, il che dimostra chiaramente che, con questo regolamento, la Commissione ha modificato la situazione anteriore.
paragrafo 3
Le ditte rilevano poi che, secondo la loro interpretazione della norma in esame nella primitiva versione, l'importatore che abbia ottenuto una licenza con prefissazione, ma non la utilizzi, paga più dell'importatore il quale non abbia ottenuto la prefissazione, ed adducono alcuni esempi per dimostrare questo assunto. È una petizione di principio l'affermare che, secondo il vecchio testo — di cui nella fattispecie si chiede l'interpretazione — la penale dev'essere pari alla differenza fra il prelievo in vigore il giorno dell'importazione e quello fissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione.
paragrafo 4
Lo «Hoofdproduktschap» e il «Produktschap», convenuti nel giudizio di merito, sostengono che la questione deferita alla Corte va risolta come segue:
paragrafo 5
«Nell'art. 8, n. 3, b), del regolamento 473/67/CEE, nella versione in vigore fino all'adozione del regolamento 638/70/CEE, l'espressione “prelievo fissato in anticipo” va riferita al prelievo valido per l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione».
paragrafo 6
Gli enti convenuti richiamano, inoltre, le memorie e osservazioni già presentate al «College van Beroep».
paragrafo 7
Nella memoria depositata il 1o dicembre 1969 dinanzi al giudice olandese, lo «Hoofdproduktschap», previo esame dei regolamenti relativi alla fissazione delle modalità d'attuazione in materia di licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali ed i prodotti trasformati, giunge alla conclusione che da questi testi, come pure dai lavori preparatori, risulta chiaramente che, sia in fatto che in diritto, il prelievo prefissato è quello che si applica per i singoli mesi del periodo di validità delle licenze, non già unicamente il prelievo da applicare nel mese in cui è prevista l'importazione.
paragrafo 8
Lo «Hoofdproduktschap» osserva inoltre che il fine principale del regime della cauzione è quello di evitare prefissazioni fittizie richeste da importatori ed esportatori a scopo speculativo. Infatti, se potesse sottrarsi all'obbligo d'importare senza alcuna sanzione pecuniaria, l'importatore potrebbe optare, nel momento in cui effettua l'operazione, fra il prelievo prefissato e il prelievo in vigore nel giorno dell'importazione.
paragrafo 9
Lo «Hoofdproduktschap» osserva che il testo dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 120/67 (che ha sostituito, a decorrere dal 1o luglio 1967, l'art. 17 del regolamento 19) avrebbe guadagnato in chiarezza se non avesse riprodotto «gli errori del regolamento 19». Questo nuovo regolamento parla infatti del «prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione». Nonostante questo, lo «Hoofdproduktschap» sostiene che in sostanza nulla è cambiato, e che quanto induce a pensare l'art. 15, n. 2, del regolamento 120 (e cioè che oggetto della prefissazione possa essere soltanto il prelievo in vigore nel mese previsto per l'importazione) è smentito, in diritto, dall'art. 9 del regolamento 140/67, che ha sostituito l'art. 7 del regolamento 54, e, in fatto, dalla circostanza che mediante la prefissazione vengano contemporaneamente stabiliti i vari prelievi che saranno in vigore nei singoli mesi di validità della licenza d'importazione.
paragrafo 10
Lo «Hoofdproduktschap» effettua inoltre un raffronto tra le conseguenze derivanti, nei Paesi Bassi, dall'applicazione del regime della cauzione e le conseguenze che lo stesso regime potrebbe avere, qualora fosse applicato in conformità alla tesi delle attrici; esso cita alcuni esempi, per dimostrare che, così come viene attualmente applicato nei Paesi Bassi, il regime della cauzione raggiunge il suo scopo, che è quello di costringere i titolari di licenze con prefissazione ad utilizzarle anche nel caso in cui avessero interesse ad importare «al tasso del giorno»: nulla guadagnerebbero, infatti, sottraendosi all'obbligo d'importare connesso alla licenza con prefissazione. Se si adottasse, invece, l'interpretazione sostenuta dalle attrici nel giudizio di merito, si verificherebbero casi in cui l'importatore potrebbe profittare di un prelievo inferiore a quello, stabilito nella licenza con prefissazione, venendo meno all'obbligo da lui assunto, d'importare in base alla licenza stessa.
paragrafo 11
Nella memoria del 16 luglio 1970, i convenuti nel giudizio di merito osservano che, se è vero che il regolamento n. 637/70 è valido esclusivamente per l'avvenire, si è inteso evitare in tal modo qualsiasi interferenza sui diritti quesiti dei titolari di licenze d'importazione rilasciate nei paesi — come la Repubblica federale di Germania — in cui l'applicazione del regime comunitario in questione si basava su un'interpretazione diversa da quella adottata nei Paesi Bassi. È escluso quindi che questa limitazione di carattere temporale della portata del regolamento 638/70 costituisca un indizio del «mutato atteggiamento» del legislatore comunitario.
paragrafo 12
Il governo olandese dichiara di condividere in pieno quanto i convenuti nel giudizio di merito hanno sostenuto nelle loro conclusioni. Esso fa inoltre riferimento all'ultima parte delle proprie osservazioni scritte nella causa 38-70, ove ha cercato di dimostrare che il regime della cauzione risponde allo scopo assegnatogli solo in quanto sia attribuita efficacia assoluta alla sanzione connessa all'inadempimento dell'obbligo d'importare o di esportare. Ciò non avviene nel sistema applicato in Germania, cui si riferiscono le attrici.
paragrafo 13
Lo stesso governo adduce alcuni esempi che illustrano le conseguenze dell'applicazione dell'uno o dell'altro sistema. Ne risulta che, nel sistema olandese, l'importatore che ha chiesto la prefissazione avrà sempre interesse ad utilizzare la relativa licenza, poiché, se importa al tasso fissato per il giorno dell'importazione, non soltanto perde il guadagno così realizzato, ma deve inoltre pagare una penale in proporzione all'importo fisso del prelievo. Nel sistema tedesco, invece, l'importatore che abbia preferito importare al «tasso del giorno» non perde il guadagno in tal modo realizzato, finché l'aumento dei prezzi non ha superato la somma di tre maggiorazioni mensili, vale a dire .finché l'elemento variabile della cauzione resta negativo. In un sistema del genere, l'importatore può calcolare direttamente il guadagno che potrà realizzare importando al «tasso del giorno», nonostante la prefissazione del prelievo contenuta nella licenza.
paragrafo 14
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver illustrato le due tesi opposte e gli argomenti testuali che si possono addurre a sostegno dell'una o dell'altra, sostiene che i criteri d'interpretazione da applicare nella fattispecie, e in particolare quello relativo allo scopo del regime della cauzione, militano chiaramente a favore della seconda tesi, per cui l'espressione «prelievo fissato in anticipo» indica il prelievo fissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione.
paragrafo 15
L'importo da aggiungere alla cauzione si ottiene sottraendo dal «prelievo prefissato», maggiorato di un supplemento, il «prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione». Quest'ultimo prelievo è costituito dalla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo cif valido per lo stesso giorno. In base a questo, stesso prezzo cif viene calcolato il prelievo prefissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione, il che non avviene invece per il prelievo prefissato per il mese dell'importazione indicato nella licenza. È normale che si raffrontino prelievi calcolati sulla stessa base.
paragrafo 16
Al «prelievo fissato in anticipo» si aggiunge, prima di effettuare la sottrazione, il supplemento «di cui alla tabella dei supplementi in vigore … o per l'ultimo mese di validità del titolo, se quest'ultimo supplemento è più elevato». Dal fatto che va preso in considerazione il supplemento in vigore nell'ultimo mese, si può dedurre che anche il prelievo da prendere in considerazione è quello prefissato per l'ultimo mese.
paragrafo 17
La cauzione ha lo scopo d'incitare l'importatore ad effettuare l'importazione del quantitativo indicato nella licenza, nel termine di validità di quest'ultima. In caso di prefissazione del prelievo, la cauzione deve quindi evitare che l'importatore ceda alla tentazione di chiedere, per lo stesso quantitativo, una nuova licenza con prelievo prefissato meno elevato, oppure d'importare il detto quantitativo su nuova licenza, senza prefissazione, pagando il prelievo meno elevato del giorno dell'importazione.
paragrafo 18
L'interesse dell importatore a rinunciare alla vecchia licenza è direttamente proporzionale alla diminuzione del prelievo durante il periodo di validità della licenza stessa. Nell'art. 8, n. 3, del regolamento 183/67 si ha una valutazione forfettaria del suddetto interesse; la norma va interpretata secondo la sua finalità, che è quella di sopprimere nei limiti del possibile la tentazione di rinunciare alla licenza.
paragrafo 19
Vi sono buone ragioni per valutare l'interesse dell'importatore a rinunciare alla vecchia licenza mediante il raffronto tra il prelievo prefissato e il prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo; è quindi conforme allo scopo della cauzione il calcolare l'importo da aggiungere alla stessa in base alla differenza tra il prelievo prefissato per l'ultimo giorno di validità del titolo, pari al prelievo fissato per l'ultimo mese, ed il prelievo in vigore nel momento considerato. Non vi è per contro alcuna ragione plausibile di valutare il suddetto interesse procedendo ad un raffronto tra il prelievo prefissato per il mese previsto per l'importazione e il prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità della licenza: questi due prelievi non vanno mai pagati simultaneamente, e l'importatore non ha perciò alcun interesse ad optare per l'uno o per l'altro.
paragrafo 20
Per di più, il prendere in considerazione il prelievo fissato in anticipo per il mese previsto per l'importazione non risponde allo scopo del regime della cauzione. Infatti, questo prelievo è in generale meno elevato di quello fissato per l'ultimo mese di validità della licenza, in quanto il prezzo d'entrata aumenta, nel corso della stagione, in funzione delle maggiorazioni mensili.
paragrafo 21
L'art. 8, n. 3, b), del regolamento 183/67 è stato riportato testualmente nel regolamento 473/67 e, da quando quest'ultimo è in vigore, è stato variamente interpretato ed applicato negli Stati membri. Per metter fine a questa difficoltà d'interpretazione, il regolamento 683/70 ha modificato il testo dell'art. 8, n. 3, b), cosicché l'espressione «prelievo fissato in anticipo» va intesa d'ora in poi — ma senza alcun effetto retroattivo — nel senso di prelievo fissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 4
4/5 Gli enti d'intervento del Regno dei Paesi Bassi, «Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten» e «Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten», convenuti nella causa principale, richiamandosi in ispecie all'art. 7 del regolamento n. 54 e all'art. 9 del regolamento n. 140/67, che l'ha sostituito, come pure allo scopo del regime della cauzione, sono per la seconda interpretazione. Il governo del Regno dei Paesi Bassi è dello stesso parere.
paragrafo 8
9/10 Questa disposizione, benché precisi i vari elementi da prendere in considerazione nel calcolare la cauzione, o parte di cauzione, da incamerarsi, non specifica cosa si debba intendere per «prelievo fissato in anticipo». Per interpretare questa espressione, è quindi opportuno rifarsi alle disposizioni sulle quali è fondato l'intero regolamento n. 473/67, cioè i regolamenti del Consiglio nn. 120/67 e 140/67.
paragrafo 9
11/12 L'art. 15, n. 2, del regolamento 120/67 dispone che, in caso di prefissazione, il prelievo da riscuotersi all'atto dell'importazione è quello «applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione». Dato che il regolamento 473/67 usa l'espressione in esame senza ulteriormente precisarla, questa va intesa nello stesso senso in cui è usata nel regolamento 120/67, di cui il regolamento 473/67 costituisce un provvedimento d'attuazione.
punto 1
Con ordinanza 9 ottobre 1970, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 1970, il «College van Beroep voor het Bedrijf sleven» ha chiesto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se, nell'art. 8, n. 3, b), del regolamento 473/67/CEE, in data 21 agosto 1967 (nella versione in vigore fino all'adozione del regolamento CEE n. 638/ 70) l'espressione “prelievo fissato in anticipo” vada riferita al prelievo valido per il mese previsto per l'importazione indicato nel titolo, oppure a quello valido per l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione».
punto 2
Detta questione riguarda l'interpretazione della nozione di «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8, n. 3 b), del regolamento della Commissione CEE 21 agosto 1967 n. 473 (relativo alle licenze d'importazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso e i prodotti trasformati a base di riso; GU 1967, n. 204/16), il quale prelievo costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per calcolare la cauzione, o la parte di cauzione, da incamerarsi qualora un'importazione non venga effettuata, in tutto o in parte, entro il termine di validità della licenza.
punto 3
Dalla discussione è emerso che detta disposizione è stata interpretata in modi divergenti dalle competenti autorità dei vari Stati membri, alcune delle quali hanno ritenuto che, per «prelievo fissato in anticipo», si debba intendere il prelievo relativo al mese previsto per l'importazione nella licenza, mentre altre hanno compreso trattarsi del prelievo relativo all'ultimo mese di validità della licenza stessa.
punto 6
Le attrici nella causa principale sono invece per la prima interpretazione.
punto 7
La Commissione, dopo aver a lungo fatto propria la prima interpretazione, ha difeso dinanzi a questa Corte la seconda, richiamandosi in particolare all'art. 9 del regolamento del Consiglio 21 giugno 1967 n. 140 (relativo alle norme per fissare in anticipo i prelievi da applicarsi ai cereali; GU 1967, pag. 2456), come pure allo scopo del regime della cauzione.
punto 8
Il regolamento n. 473/67 dispone, all'art. 8, n. 3 che gli importi da prendere in considerazione per calcolare la cauzione o la parte di cauzione che va incamerata sono, se si tratta di licenze d'importazione per le quali il prelievo è stato fissato in anticipo:
«0,50 unità di conto la tonnellata, più un importo uguale al :
prelievo fissato in anticipo, maggiorato del supplemento di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno della presentazione della domanda del titolo per il mese dell'importazione indicato nel titolo o per l'ultimo mese di validità del titolo se. quest'ultimo supplemento è più elevato,
e diminuito del prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione».
punto 13
Contrariamente a quanto è stato sostenuto dinanzi a questa Corte dai convenuti nella causa principale, questa interpretazione non è contraddetta dall'art. 9 del regolamento n. 140/67, a termini del quale, «se l'importazione non è effettuata durante il mese indicato al momento della presentazione della domanda, … a) il prelievo che era applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo è adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione …».
punto 14
Questa disposizione infatti — la quale contempla l'ipotesi che l'importazione venga effettuata entro il termine di validità della licenza, ma in un mese diverso da quello indicato al momento della domanda — non si applica nel caso in cui, l'importazione non avendo avuto luogo (o avendo avuto luogo solo parzialmente) entro il termine, la cauzione (o una parte di essa) va incamerata.
punto 15
Non è esatto che la citata disposizione abbia modificato il sistema del regolamento 120/67, e ciò tanto meno giacché il regolamento 140/67 — in quanto provvedimento d'attuazione, non già direttamente dell'art. 43, n. 2, del trattato, ma dell'art. 15, n. 4, del regolamento 120/67 — non poteva derogare al regolamento su cui è fondato.
punto 16
Così stando le cose, è superfluo esaminare le considerazioni — svolte in corso di causa dalla Commissione e dai convenuti nella causa principale — circa lo scopo delle disposizioni relative alle modalità per determinare gli importi da incamerare in caso di mancata importazione, scopo che è stato del resto variamente interpretato.
punto 17
L'espressione «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8, n. 3, b), del regolamento n. 473/67 va dunque riferita al prelievo relativo al mese indicato nella domanda dal titolare della licenza.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti nel giudizio di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 43 e 177,
visto il regolamento della Commissione n. 473/67/CEE del 21 agosto 1967 e i regolamenti del Consiglio n. 120/67/CEE e n. 140/67/CEE del 13 e 21 giugno 1967,
visto il protocòllo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione deferitale dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», con ordinanza 9 ottobre 1970, afferma per diritto:
L'espressione «prelievo fissato in anticipo», di cui all'art. 8, n. 3, b), del regolamento della Commissione CEE 21 agosto 1967, n. 473, va riferita al prelievo fissato per il mese d'importazione indicato, nella domanda, dal titolare della licenza.
Firme
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1971.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt