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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18540 del 21/09/2016 (Rv. 641169 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione a seguito di reingresso irregolare dello straniero in Italia - Automaticità - Sindacabilità - Limiti - Assenza di termine per la partenza volontaria - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641169-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il decreto di espulsione emesso a seguito di reingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato ha carattere di automaticità, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo, è sindacabile unicamente ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio, e non può essere dichiarato illegittimo perché non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale omissione non incide sulla validità del provvedimento espulsivo, ma solo sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/1988 num. 115, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)