Sez. L, Sentenza n. 6476 del 25/07/1987 (Rv. 454749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - REGIME ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 13 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - DIRITTO ALLA MAGGIORE RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - REGIME ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 13 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - DIRITTO ALLA MAGGIORE RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ. - nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (norma innovativa e non applicabile a situazioni pregresse) - l'espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica con la quale il lavoratore era stato assunto, comporta soltanto il diritto alla maggiore retribuzione per il periodo di effettivo Esercizio delle mansioni stesse, del quale al lavoratore incombe la prova, senza diritto a conseguire, per ciò solo, la definitiva assegnazione alla qualifica superiore. Pertanto, nel caso di rapporto di lavoro iniziato anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 300 del 1970 e proseguito sotto la sua vigenza, la prova, che spetta al lavoratore istante, dello Esercizio di fatto delle mansioni superiori, per il periodo necessario a che esse divengano definitive, deve coprire il termine previsto dalla legge o dal contratto collettivo con decorrenza, quanto meno, dalla detta vigenza. (V 1184/84, mass n 433324; (V 7021/82, mass n 424683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)