Sez. 5 - , Ordinanza n. 23826 del 11/10/2017 (Rv. 645908 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - COOPERATIVE | Consorzi agrari – Beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa ex art. 38 del d.lgs. n. 1235 del 1948 - Condizioni – Inapplicabilità in via analogica – Fondamento – Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - COOPERATIVE
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, previsto dall'art 38 del d.lgs. n. 1235 del 1948 per gli atti e contratti i quali importino trapasso di diritti e di obbligazioni nei confronti dei consorzi agrari o della federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del decreto medesimo, si applica soltanto agli atti resi necessari, o quanto meno opportuni, dalla trasformazione, disposta dal decreto stesso, dei consorzi agrari da enti di diritto pubblico in società cooperative sicché non può essere esteso in via analogica a tutti gli atti connessi ai fini istituzionali di un determinato ente, in considerazione del solo carattere mutualistico ad esso riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva negato l'applicabilità del beneficio, avendo lo stesso consorzio ricorrente riconosciuto che l'atto di acquisto dell'immobile per il quale pretendeva l'agevolazione rispondeva al normale svolgimento della propria attività agricola istituzionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/05/1948 num. 1235 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)