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Sez. L, Sentenza n. 9052 del 06/07/2000 (Rv. 538300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Principio della immodificabilità del giudice ex art. 276 primo comma cod. proc. civ. - Applicabilità in caso di diversità fra istruttore e decidente - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., l'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell'istruttore (art. 174 cod. proc. civ.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)