Sez. 3, Sentenza n. 4975 del 04/06/1997 (Rv. 504929 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Azione di risarcimento da atto illecito, in particolare da circolazione dei veicoli - Fori territorialmente concorrenti - Contestazione della competenza da parte del convenuto responsabile dell'illecito - Riferimento a tutti i profili concorrenti - Necessità - Omessa contestazione del criterio del domicilio - Eccezione di incompetenza - Inefficacia.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
Quando è dedotto in giudizio il diritto al risarcimento del danno da atto illecito (quale, come nella specie, il danno prodotto da circolazione di veicoli) l'efficace proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito richiede la contestazione di ciascuno dei criteri di collegamento applicabili, e quindi, nel caso in cui sia convenuta in giudizio una persona fisica, anche di quello del luogo in cui alla data del fatto si trovi il domicilio di questa, trattandosi di criterio di collegamento, autonomo rispetto a quello della residenza, rilevante ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 18 quanto del successivo art. 20 del cod. proc. civ., quale luogo in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligo risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 2054, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)