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Sez. 3, Sentenza n. 4823 del 20/09/1979 (Rv. 401442 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - APERTURA DELLA CASSETTA - PLURIMA INTESTAZIONE - CONSEGUENTE PRAESUMPTIO EX LEGE DI COMPROPRIETA DELLE COSE DEPOSITATE - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401442-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - APERTURA DELLA CASSETTA - PLURIMA INTESTAZIONE - CONSEGUENTE PRAESUMPTIO EX LEGE DI COMPROPRIETA DELLE COSE DEPOSITATE - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI.*

Il contratto di cassetta di sicurezza, in cui la prestazione essenziale della banca e rappresentata dalla custodia, non implica una praesumptio ex lege di comproprieta delle cose ivi depositate a favore dei cointestatari del contratto, giacche l'art 1840 cod civ si limita a stabilire che, salvo diversa pattuizione, l'apertura della cassetta e consentita a ciascuno di essi. Dall'intestazione di una cassetta di sicurezza a piu persone puo invece desumersi soltanto una presunzione semplice di comproprieta delle cose depositate, allorche tale fatto, in concorso con altre circostanze, presenti, ai sensi dell'art 2729 cod civ, carattere di gravita, precisione e concordanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1840, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)