Sez. 6, Sentenza n. 7766 del 09/12/2002 Cc. (dep. 17/02/2003) Rv. 223956 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Ritardo od omissione nel deposito delle motivazioni delle sentenze - Natura ordinatoria dei termini di deposito - Non rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Carattere urgente e indifferibile della motivazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
La natura ordinatoria dei termini di deposito delle sentenze non esclude la sussistenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., in quanto l'atto dovuto, nella specie la motivazione, deve considerarsi urgente ed indifferibile, dal momento che l'urgenza è insita nella natura stessa della motivazione, che deve essere adottata in un determinato contesto temporale, e la sua indifferibilità sorge nel momento in cui, decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comporto, il giudice, senza alcuna giustificazione, prolunghi la propria condotta omissiva, nonostante le esplicite sollecitazioni provenienti da altri soggetti (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)