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Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2 Oggetto della professione di maestro di sci

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.

Art. 3 Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Art. 4 Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;

  2. b) maggiore eta';

  3. c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;

  4. d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

  5. e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5 Trasferimento

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonche' per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento piu' gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6 Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonche' degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalita' stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7 Materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Art. 8 Competenze della Federazione italiana sport invernali

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresi' alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parita' di preparazione tecnica e didattica.

Art. 9 Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame e' superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilita' del maestro di sci.

Art. 10 Specializzazioni

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

Art. 11 Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Art. 12 Maestri di sci stranieri

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

Art. 13 Collegi regionali dei maestri di sci

1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.

2. Sono organi del collegio:

  1. a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

  2. b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

  3. c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

  1. a) eleggere il consiglio direttivo;

  2. b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

  3. c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

  4. d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

  5. e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.