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Sez. 6, Sentenza n. 860 del 21/12/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120110 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120110-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita derivante dall'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel dibattimento rimane sanata, ai sensi degli artt 187 e 471 cod proc pen, qualora il difensore o l'imputato presente in udienza, e quindi in grado di intervenire durante lo svolgimento di questa per esercitare il suo diritto di difesa interloquendo nelle debite forme, abbiano conservato il silenzio in ordine a detta inosservanza. (V 115638, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)