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Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 144 Regolamento relativo alle tasse

1. Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l’importo delle tasse e le modalità di riscossione.

2. L’importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Ufficio.

3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato secondo la procedura di cui all’articolo 163, paragrafo 2.

Titolo XIII. Registrazione internazionale dei marchi

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 145 Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano la Comunità europea.

Sezione 2. Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario

Art. 146 Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l’Ufficio.

2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio comunitario non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall’Ufficio alla data di registrazione del marchio comunitario.

Art. 147 Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall’Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all’atto della presentazione della domanda internazionale, l’Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.

2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare tra quelle ammesse una seconda lingua. L’Ufficio presenterà la domanda internazionale all’Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

3. Ove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue ammesse dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell’elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all’Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2.

4. L’Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all’Ufficio internazionale.

5. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all’Ufficio. Nei casi previsti dall’articolo 146, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prescritta.

6. La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

Art. 148 Iscrizione nel fascicolo e nel registro

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono iscritti nel registro.

2. Nel registro sono iscritti la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.

Art. 149 Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell’Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell’articolo 147.

Art. 150 Tasse internazionali

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all’Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest’ultimo.

Sezione 3. Registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

Art. 151 Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea, ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.

Art. 152 Pubblicazione

1. L’Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l’Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale.

Art. 153 Preesistenza

1. A norma dell’articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. A norma dell’articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell’efficacia di siffatta registrazione a norma dell’articolo 152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all’Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L’Ufficio provvede ad avvisarne l’Ufficio internazionale.

Art. 154 Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

2. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione a livello della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.

Art. 155 Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall’articolo 38, paragrafo 1.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all’Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall’articolo 38, paragrafo 2.

3. È d’applicazione, mutatis mutandis, l’articolo 38, paragrafi da 3 a 6.

4. L’Ufficio informa dell’avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, a norma dell’articolo 152, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria.

Art. 156 Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio comunitario.

2. L’opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 1. L’opposizione si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all’estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

Art. 157 Sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale

A richiesta, l’Ufficio iscrive nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell’articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

Art. 158 Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all’articolo 51 o di nullità di cui all’articolo 52 o all’articolo 53.

Art. 159 Conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione della Comunità europea:

  1. a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 112, 113 e 114; o

  2. b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid o dell’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (di seguito denominata «intesa di Madrid»), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all’intesa di Madrid. Sono d’applicazione gli articoli 112, 113 e 114.

2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid o dell’intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest’ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell’articolo 153.

3. L’istanza di conversione è pubblicata.

Art. 160 Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 42, paragrafo 2, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere effettivamente utilizzato nella Comunità.

Art. 161 Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, mutatis mutandis, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 9 quinquies del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 37 a 42 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell’articolo 152, paragrafo 2.

Titolo XIV. Disposizioni finali

Art. 162 Disposizioni comunitarie di esecuzione

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento di esecuzione.

2. Oltre alle tasse previste dagli articoli che precedono, vengono riscosse tasse secondo le modalità di applicazione fissate dal regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:

  1. a) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;

  2. b) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;

  3. c) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su un marchio comunitario;

  4. d) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio comunitario;

  5. e) cancellazione dell’iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti;

  6. f) modifica di un marchio comunitario registrato;

  7. g) rilascio di un estratto del registro;

  8. h) ispezione pubblica di un fascicolo;

  9. i) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;

  10. j) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;

  11. k) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;

  12. l) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.

3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso sono adottati e modificati secondo la procedura di cui all’articolo 163, paragrafo 2.

Art. 163 Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.