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Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

Testo in vigore al

Testo

Titolo I. Norme per l'esercizio della pesca.

Capo I. Disposizioni generali.

Testo unico delle leggi sulla pesca.

Art. 1 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°

1. La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprieta' privata nei casi espressamente stabiliti.

2. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.

Art. 2 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23

1. I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della Commissione consultiva della pesca e del Consiglio di Stato.

2. Sara' anche sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

Art. 3 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°

1. I regolamenti determineranno:

  1. 1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

  2. 2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;

  3. 3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita' di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;

  4. 4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;

  5. 5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprieta' nell'esercizio della pesca;

  6. 6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;

  7. 7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosita' dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;

  8. 8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

Art. 4 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°

1. I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprieta' in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

2. E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi.

Art. 5 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3

1. Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facolta' di stabilire, anche limitatamente a determinate localita', il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

2. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.17

Art. 6 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5

1. E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti nonche' con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

2. Sono, altresi', vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi od uccisi.

3. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, e' data facolta' rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

Art. 7 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°

1. E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro.

2. Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

Art. 8 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, ultimo comma

1. I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le Capitanerie di porto hanno facolta' di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca.

Art. 9 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°

1. Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.

2. Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi e' causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico.

3. Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto.

Art. 10 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4°

1. Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Con le stesse modalita' possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

Art. 11

1. Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potra' essere consentita la esclusivita' della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

2. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di revocare la concessione.

3. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

4. Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 12 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2

1. L'Amministrazione della marina mercantile puo', sentita quella del Demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonche' coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare lo effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

Art. 13 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10

1. Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purche' ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

2. Tale termine potra' esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Art. 14 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17

1. Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusivita' della pesca nelle acque di loro proprieta' debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.

Art. 15 Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al Demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosita', e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

Art. 15-bis

1. Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del Prefetto della rispettiva Provincia.

Art. 16 R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°

1. L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie:

2. Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e Comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre Amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.

3. Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

4. Per decreto Reale si provvedera' alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

Art. 17 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3

1. Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane.

2. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potra' istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

Art. 18 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35, comma 2°

1. Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di Osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di Osservatori di pesca marittima.

2. Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle Regie universita', salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli Osservatori di pesca marittima e' integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della R. squadriglia sperimentale di pesca creata con R. decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del Regio comitato talassografico italiano.

3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.