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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 293 del 1990

Decisione
decisa il 1990-06-11, depositata il 1990-06-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:293
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15626

  • Pensioni civili e militari
  • Appartenenti alla guardia di finanza collocati a riposo in data anteriore al 1^ gennaio 1986
  • Riliquidazione con adeguamento del trattamento di quiescenza a quello del personale in servizio
  • Esclusione
  • Ius superveniens
  • Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua delle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria) e 27 dicembre 1989, n. 409 (legge di bilancio) con le quali sono stati disposti stanziamenti onde risolvere il problema della perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato. - O. n. 167/1990.

Norme impugnate

  • legge 6 agosto 1981, n. 432
  • legge 11 luglio 1980, n. 312
  • art. 5 legge 29 dicembre 1988, n. 544
  • legge 20 novembre 1987, n. 472
  • legge 1 aprile 1981, n. 121

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con diverse decorrenze, anziché disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale medio tempore prodottasi; che il giudice a quo, citando due precedenti ordinanze di rimessione - la prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata" dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale delle forze di polizia - osserva come la ratio della sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio; che la Corte rimettente motiva per relationem sulla questione attraverso il richiamo delle predette ordinanze, aggiungendo un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione automatica sarebbe in realtà preclusa da una destinazione delle ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalità diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato; che sul punto il giudice a quo si riferisce ai princip/' affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per cui le finalità del prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono la destinazione dei proventi in favore della categoria assoggettata al prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di costituzionalità "in quanto non prevede un razionale e non discriminatorio meccanismo contributivo in merito alle ritenute dei dipendenti"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza rilevando l'identità della questione rispetto a quella, più sopra citata, concernente le forze di polizia;
punto 2
Considerato che analoga questione è stata recentemente sollevata, sempre dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sardegna); che è stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409; che la medesima soluzione va adottata nel caso di specie, del tutto identici risultando i termini del problema;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in epigrafe alla Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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