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Sez. 1, Sentenza n. 1188 del 20/04/1968 (Rv. 332682 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - PUBBLICO DIPENDENTE - TRATTAMENTO SPETTANTE AGLI INSEGNANTI STATALI - RICONOSCIMENTO - DETERMINAZIONE IN CONCRETO - QUESTIONE CONSEGUENZIALE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1968-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332682-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - PUBBLICO DIPENDENTE - TRATTAMENTO SPETTANTE AGLI INSEGNANTI STATALI - RICONOSCIMENTO - DETERMINAZIONE IN CONCRETO - QUESTIONE CONSEGUENZIALE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

In tema di rapporto di pubblico impiego, qualora un provvedimento del capo dello stato, emesso a seguito di ricorso straordinario, abbia riconosciuto in astratto ad un dipendente di ente pubblico il diritto ad ottenere il medesimo trattamento spettante agli insegnanti statali di pari grado e anzianita, ma non abbia determinato in concreto tale trattamento, la controversia attinente alla Determinazione del trattamento rientra nella giurisdizione esclusiva del consiglio di stato, perche non si e in presenza di un diritto patrimoniale conseguenziale, bensi di una pretesa che comporta la fissazione di elementi direttamente attinenti al rapporto di impiego e quindi sottoposti alla valutazione amministrativa, quali la Determinazione dell'anzianita, carriera e grado, nonche dei fattori che su tali elementi incidono.*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)