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Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 12/07/1965 (Rv. 312754 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1965-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312754-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il giudice di merito, quale perito dei periti, essendo libero di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni espresse dallo stesso, che ritenga utili ai fini del giudizio, puo trarre materia di convincimento, facendola propria, anche dalla parte della consulenza che sia andata al di la dei limiti del mandato conferito. (V. 742/62, 2595/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)