diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 33189 del 18/12/2024 (Rv. 673288-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Difetto di sottoscrizione - Contestazione da parte del contribuente - Ripartizione degli oneri probatori - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673288-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La contestazione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere attraverso il deposito in giudizio di documentazione comprovante la sussistenza della delega di firma, mentre il contribuente può limitarsi a contestare la validità della documentazione prodotta, senza la necessità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma, in difetto di specifica contestazione, il giudice in applicazione del principio di acquisizione della prova, deve valutare autonomamente detta documentazione ai fini dell'effettiva sussistenza della delega di firma, senza che possa ritenere valida la sottoscrizione dell'atto impositivo in applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)