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Sez. 1, Sentenza n. 793 del 21/03/1974 (Rv. 368667 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - TIMBRO POSTALE - EFFICACIA PROBATORIA - SPEDIZIONE A SE STESSO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368667-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - TIMBRO POSTALE - EFFICACIA PROBATORIA - SPEDIZIONE A SE STESSO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 2704 cod civ il timbro postale puo essere dal giudice del merito considerato elemento di certezza della data anche nell'ipotesi di spedizione del documento a se stesso. Trattasi, peraltro, di accertamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (V 3339'68, mass n 336349).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)