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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 246

1. Il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' l'impiegato o salariato del comune, della provincia e del consorzio chiamati, a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 247

1. Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna.

2. Il licenziamento e' disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.

3. Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia, e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

  1. a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;

  2. b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.

4. In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

5. Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 248

1. Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

2. Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa e' decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

3. Il provvedimento di dispensa e' definitivo.

Art. 249

1. Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

2. La sospensione e' applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

3. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

4. La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

5. All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

6. Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 250

1. Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

2. Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

3. La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

Titolo VI. Della responsabilita' degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.

Art. 251

1. Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.37

Art. 252

1. Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

2. Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

3. Gli amministratori incorrono, altresi', nella responsabilita' di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 253

1. Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.

2. Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

3. I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita', riferendone al Ministero dell'Interno.

Art. 254

1. Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:

  1. 1) per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

  2. 2) per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Art. 255

1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennita' corrisposte a commissari, di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.

Art. 256

1. Gli amministratori, che emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge, sono in proprio ed in solido responsabili del debito risultante a carico dei rispettivi enti.

Art. 257

1. Gli amministratori elle intraprendono o sostengono una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti nei casi e nelle forme di legge, sommo responsabili in proprio e in solido delle spese e dei danni.

Art. 258

1. Le somme delle quali gli amministratori e tutti coloro in genere che abbiano maneggiato pubblico denaro siano dichiarati contabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.

Art. 259

1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

2. Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovra' farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.

3. Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.

4. L'autorita' giudiziaria, su richiesta del Prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.

Art. 260

1. Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.

2. Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.

3. Contro la decisione del Consiglio di Prefettura e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.37

Art. 261

1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni delle provincie e dei consorzi, nonche' delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o a terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

2. Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di piu' amministratori o di piu' impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

3. Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potra' porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 262

1. Sono esenti da responsabilita' i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui e' derivato il danno.

Art. 263

1. Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purche' la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

Art. 264

1. L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, e' fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza, dalla Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi.

3. Il tribunale in camera di consiglio puo' anche autorizzare l'iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta, azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.

4. La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria per responsabilita', puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorita' medesima, ometta di provvedere.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.

Art. 265

1. L'azione per far valere la responsabilita' nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni, e' di competenza dell'autorita' giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Titolo VII. Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

Capo 1°. Delle circoscrizioni amministrative e della rappresentanza.

Art. 266

1. Le denominazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto Reale, sentiti in ogni caso gli enti interessati e il rettorato provinciale.