Sez. L, Sentenza n. 2523 del 20/02/2003 (Rv. 560581 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Bambini in tenera età - Situazione di inabilità - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze - Sentenza Corte Cost. n. 467 del 2002 - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età; i presupposti stabiliti per l'attribuzione di questa indennità non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)