Sez. 1, Sentenza n. 349 del 29/01/1966 (Rv. 320681 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDIZIO SUCCESSIVO CON DIVERSO OGGETTO - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEL PRIMO GIUDIZIO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDIZIO SUCCESSIVO CON DIVERSO OGGETTO - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEL PRIMO GIUDIZIO.*
Quando due giudizi fra le parti hanno ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi e stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incidano su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e che abbiano costituito la logica premessa della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita diverse, e la relativa preclusione puo essere invocata anche dalla parte che nel primo giudizio sia rimasta soccombente. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)