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Sez. 1, Sentenza n. 349 del 29/01/1966 (Rv. 320681 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDIZIO SUCCESSIVO CON DIVERSO OGGETTO - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEL PRIMO GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1966-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320681-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDIZIO SUCCESSIVO CON DIVERSO OGGETTO - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEL PRIMO GIUDIZIO.*

Quando due giudizi fra le parti hanno ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi e stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incidano su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e che abbiano costituito la logica premessa della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita diverse, e la relativa preclusione puo essere invocata anche dalla parte che nel primo giudizio sia rimasta soccombente. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)