Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 27/04/1991 (Rv. 471877 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Progetto di costruzione edilizia - Incondizionata accettazione del cliente - Mancanza o diminuzione di responsabilità del professionista per manchevolezza o difformità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, relativo a progetto di costruzione edilizia, in linea di massima il professionista non può invocare la mancanza o la diminuzione di responsabilità verso il proprio cliente - con riguardo ad asserite difformità della prestazione rispetto a quella pattuita, o, comunque alla sua inadeguatezza - per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare tali manchevolezze, in quanto, da un lato, il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, la cui irrealizzabilità quest'ultimo è tenuto a comunicare all'altro contraente e, dall'altro, non può essere fatto carico al committente stesso dell'onere di rilevare inadeguatezze di natura tecnica, che richiedono una specifica preparazione. Tuttavia, allorché le difformità denunciate ed i vizi segnalati sono facilmente riconoscibili - talché deve ritenersi che il committente ne sia stato reso pienamente edotto - e nonostante siano state rilevate il cliente abbia accettato il progetto, questi non può in seguito addurli per sottrarsi agli adempimenti derivanti dal contratto e per sostenere che la prestazione d'opera intellettuale si sia rivelata inutile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)