Sez. 1 - , Ordinanza n. 22623 del 19/07/2022 (Rv. 665521 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Cassazione - Conseguente caducazione della sentenza non definitiva sul "quantum" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Inammissibilità - cassazione parziale di sentenza non definitiva sull'"an" – Conseguenze sulla sentenza definitiva sul "quantum" - Carattere necessariamente parziale - Accertamento del nesso di dipendenza totale o parziale della definitiva impugnata rispetto alla non definitiva cassata - Accertamento relativo ad un "error in procedendo" - Cognizione estesa anche al fatto - Sussiste.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione della sentenza non definitiva, che abbia giudicato sull'"an debeatur", comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336, comma 2 c.p.c., anche della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quest'ultima, per cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso stesso. Ove però quella cassazione sia stata parziale, in quanto concernente soltanto alcune statuizioni della sentenza non definitiva sull'"an debeatur", la caducazione della pronuncia definitiva riguarderà unicamente le parti dipendenti dalla sentenza cassata. In entrambe tali ipotesi, compete alla stessa Corte di cassazione, investita del ricorso contro la sentenza definitiva, e non al giudice di rinvio, l'accertamento diretto del nesso di dipendenza, totale o parziale, della sentenza definitiva impugnata rispetto alla sentenza non definitiva cassata, trattandosi di accertamento relativo ad un "error in procedendo", in ordine al quale la cognizione della corte è estesa anche al fatto.
Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)