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Sez. 3, Sentenza n. 25017 del 23/03/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250602 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sopraelevazione di preesistente immobile - Attività di manutenzione straordinaria - Esclusione - Reato di costruzione edilizia abusiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250602-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)l'esecuzione di un intervento di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato preesistente, non potendo il medesimo ricondursi agli interventi di manutenzione straordinaria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. B, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)