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Sez. 3, Sentenza n. 524 del 17/01/1992 (Rv. 475356 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell' assicuratore | Assicurazioni volontarie e sociali - Diritto di surroga dell' assicuratore ex art. 1916 cod. civ. - Derivazione dalla legge - Termine prescrizionale applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475356-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell' assicuratore

Sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è "res inter alios", ma dalla legge ed è, pertanto, soggetto al medesimo termine di prescrizione dell'azione spettante al danneggiato piuttosto che al termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2952 cod. civ., che riguarda solo i diritti nascenti dal rapporto assicurativo tra le parti contraenti. (Nella specie trattavasi di azione di surroga dell'INAIL a norma dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)