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Sez. 3, Sentenza n. 3228 del 11/10/1968 (Rv. 336169 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA - PROVVEDIMENTO - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - PRONUNCIA FUORI UDIENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - NULLITA DEL PROCESSO E DELLA SENTENZA - RILEVAZIONE IN APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1968-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336169-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA - PROVVEDIMENTO - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - PRONUNCIA FUORI UDIENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - NULLITA DEL PROCESSO E DELLA SENTENZA - RILEVAZIONE IN APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 cod.proc.civ., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione - intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la Costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice - il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto e nullo ed e parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullita sostanzialmente identica a quella derivante dalla Mancanza della citazione introduttiva per la quale il giudice d'appello deve disporre la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, a norma dell'art. 354 cod.proc.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)