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Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Classificazione del personale

1. Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si distingue in:

  1. 1) personale direttivo;

  2. 2) personale degli uffici;

  3. 3) personale dell'esercizio.

2. Il personale direttivo e' ordinato come risulta dalla tabella annessa (allegato n. 1).

3. Il personale degli uffici e' ripartito nei tre gruppi del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 2).

4. Il personale dell'esercizio e' ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)9

5. Nell'ambito di ciascun gruppo, il personale e' ripartito in qualifiche ordinate gerarchicamente, come risulta dalle tabelle indicate nei precedenti comma.

Art. 2 Gerarchia

1. Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio.

2. Nel gruppo del personale direttivo, a parita' di qualifica, la gerarchia e' determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo e' il medesimo; in caso diverso dalla anzianita' nella qualifica. A parita' di anzianita' nella qualifica, la gerarchia e' determinata dall'anzianita' di servizio e, ove occorra, dalla maggiore eta'.

3. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia e' determinata dalla qualifica. A parita' di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma.

4. Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio.

5. Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso.

6. Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Titolo II. Costituzione del rapporto

Capo I. Ammissione.

Art. 3 Requisiti generali per l'ammissione in impiego

1. Per essere assunti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' necessario, alla data di scadenza del termine stabilito da bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione od all'atto della presentazione della domanda di assunzione, ove questa non debba effettuarsi per concorso:

  1. a) essere cittadini italiani;

  2. b) aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella di 30, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma del presente articolo, dal successivo art. 7 e da leggi speciali;

  3. c) aver tenuto buona condotta risultante da documenti ufficiali;

  4. d) aver sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio, secondo le norme approvate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione;

  5. e) possedere il titolo di studio prescritto, a norma dei successivi articoli 10 e 11, per la qualifica alla quale si aspira, anche se dipendente da pubblica amministrazione.

2. I bandi di concorso possono stabilire eventuali altri requisiti in relazione alla specialita' di determinate carriere.

3. Il possesso dei requisiti fisici e' accertato direttamente dall'Azienda, a mezzo dei suoi sanitari.

4. Per l'accesso a qualsiasi carriera si deroga dal limite massimo, indicato nella precedente lettera b) a favore dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purche' non abbiano raggiunto l'eta' prevista, per il collocamento a riposo d'ufficio, dall'annessa tabella (allegato n. 15).

Art. 5 Cause di esclusione dal concorso o dall'impiego

1. L'esclusione dal concorso o dall'impiego, nei casi in cui questo possa conferirsi senza concorso, puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

2. Non possono partecipare a concorsi ne' accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. L'esclusione viene disposta con decreto motivato del ministro. Tale facolta' puo' essere delegata al direttore generale o, in caso di concorsi compartimentali, ai direttori compartimentali.

Art. 6 Modalita' dell'assunzione

1. Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7.

2. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti.

3. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole
professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purche' vi siano stati ammessi previo pubblica concorso.

4. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.

Art. 7 Assunzioni eccezionali

1. In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere approvate, su proposta del Ministro per i trasporti, accompagnata dal parere motivato del Consiglio di amministrazione, assunzioni di nuovo personale anche con le qualifiche di ispettore principale ed ispettore capo, quando si richiedono peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori o uffici. Le assunzioni medesime devono effettuarsi previo pubblico concorso, prescindendo dai limiti di eta', che verranno stabiliti di volta in volta.

Art. 8 Particolari modalita' per determinate assunzioni

1. I posti annualmente disponibili nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici, limitatamente ai servizi dell'esercizio, possono essere attribuiti, previo esame di idoneita', ai dirigenti del personale dell'esercizio, pure delle qualifiche iniziali.

2. Agli idonei viene attribuita la qualifica attinente al posto da ricoprire.

3. Il provvedimento e' adottato dai direttori centrali se il movimento avviene nell'ambito dello stesso servizio e dal direttore generale negli altri casi.

4. L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo e' stabilita dalle stesse autorita', su proposta, a seconda dei casi, delle commissioni locali o delle commissioni centrali di avanzamento.

Art. 9 Divieto di assunzione

1. I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza.9

Art. 10 Titoli di studio

1. Per l'assunzione nella qualifica iniziale del personale direttivo e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.

2. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

3. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, ..., e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente.9

4. Per l'assunzione in una delle restanti qualifiche iniziali di cui alla annessa tabella (allegato 4), e' prescritto il possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 11 Titoli speciali per il personale delle navi traghetto

1. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto e' prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 20 grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale.

2. Sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti per ciascuna delle qualifiche iniziali:

  1. a) per gli ufficiali navali, la patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale;

  2. b) per gli ufficiali di macchina, la patente di macchinista navale di 1ª classe, valida anche per le motonavi, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualita' di ufficiale macchinista dirigente la guardia;

  3. b-bis) per gli ufficiali marconisti, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1ª o 2ª categoria;

  4. c) per i motoristi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, la patente di meccanico navale di 1° o 2° grado e non meno di un anno di navigazione, con la qualifica di meccanico navale registrata alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista;

  5. d) per gli elettricisti, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della marina militare o da una scuola professionale oppure, aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

  6. e) per i carpentieri, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del Codice della navigazione;

  7. f) per i marinai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di marinaio;

  8. g) per i carbonai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1a categoria, con la qualifica di carbonaio.

Art. 12 Benefici particolari

1. Nei concorsi, le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono, complessivamente, superare la meta' dei posti messi a concorso.

2. Nei concorsi per l'assunzione nelle qualifiche del personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e di quello dell'esercizio non appartenente al personale dirigente, qualora non vengano coperti dai destinatari tutti i posti riservati ai sensi del precedente comma, l'eventuale differenza viene conferita fino a concorrenza di un quinto dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria, ai candidati risultati idonei:

  1. a) che siano figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda;

  2. b) che siano lavoratori dipendenti da imprese private che
    gestiscono servizi per conto dell'azienda stessa;

  3. c) che gestiscano assuntorie ferroviarie o vi coadiuvino.

3. Se in relazione al limite di cui al primo comma del presente articolo si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

4. I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

Art. 13 Bandi di concorso

1. I pubblici concorsi sono banditi dal Ministro e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove di esame. Il Ministro puo', con lo stesso provvedimento, delegare il direttore generale a nominare le commissioni di concorso e a stabilire la sede o le sedi degli esami.

2. In particolare, il bando deve indicare:

  1. 1) il numero dei posti messi a concorso, divisi per compartimento ove occorra;

  2. 2) i documenti prescritti e i requisiti richiesti;

  3. 3) il programma degli esami, quando il concorso si svolga per esami, per esami e titoli o per titoli ed esami;

  4. 4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalita' per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalita' per la valutazione delle prove di esame.

3. E' in facolta' dell'azienda mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, sia nelle qualifiche per le quali viene indetto il concorso, sia nelle qualifiche superiori della medesima carriera, anche quelli che si renderanno vacanti nelle stesse qualifiche in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nel semestre successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nell'anno successivo al bando medesimo. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.5

4. La facolta' di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilita' nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso.

5. Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo articolo 17, e' prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero e' richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione puo' essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze.